Oneri informativi per cittadini e imprese

Ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 2, del DLgs n. 33/2013, le pubbliche amministrazioni statali sono tenute a pubblicare i regolamenti ministeriali o interministeriali nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessorio certificato, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

L’obbligo di pubblicazione vale esclusivamente per le amministrazioni statali e non per gli enti locali.

Ad ogni modo, vengono di seguito pubblicati i documenti di particolare rilevanza sul tema.