Il 30/09/2014 scade il divieto di accensione dei fuochi per il pericolo degli incendi boschivi. Ricordiamo, quindi, che dal 1 ottobre l’abbruciamento è consentito solo nel rispetto delle misure normali di sicurezza (condizioni climatiche, presenza di addetto e fonte d’acqua vicina, distanza dai terreni boscati ) e dei provvedimenti che l’amministrazione comunale ha disposto. La L. 116/2014 ha infatti modificato il Dlgs 152/2006 inserendo all’art. 182 il comma 6 bis che stabilisce che : ” Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lett f) (… paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura… ), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti…”
Ovviamente il materiale che si brucia deve essere privo di “impurità” quali residui di plastica etc. altrimenti si va incontro a sanzioni.
Bruciare i vegetali è possibile: ecco le regole per farlo
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