DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013. n. 33; art. 42
Le Pubbliche Amministrazoni sono tenute alla pubblicazione:
– dei provvedimenti contingibili, urgenti e di carattere straordinario adottati in caso di calamità naturali e altre emergenze, comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie
I provvedimenti devono riportare le norme di legge derogate, i motivi della deroga, i termini temporali fissati, il costo previsto ed effettivo sostenuto dall’amministrazione, le forme di partecipazione degli interessati.